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Separazione e divorzio, addebito della separazione legale dei coniugi, tradimento e obbligo di fedeltà.
La promessa di matrimonio
Cos'è la promessa di matrimonio e cosa accade se alla promessa non seguono le nozze (dalla restituzione dei doni ai danni per le spese sostenute)
La promessa di matrimonio (detta sponsali) è una dichiarazione resa dai futuri sposi per portare a conoscenza di terzi il serio proposito di contrarre matrimonio.
1. Cos'è la promessa di matrimonio
2. Tipologie di promessa di matrimonio
3. Effetti e conseguenze della promessa di matrimonio
Cos'è la promessa di matrimonio
Pur trattandosi di un istituto di origine arcaica, il codice civile ne disciplina ancora oggi le conseguenze giuridiche precisando all'art. 79 che "la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento".
La dichiarazione contenuta nella promessa non può avere carattere vincolante, poichè la libertà matrimoniale (scegliere di sposarsi o meno) rappresenta nel nostro ordinamento un diritto fondamentale della persona, quindi la volontà di contrarre matrimonio deve rimanere libera, spontanea e non coartata.
Tipologie di promessa di matrimonio
Si possono rintracciare due tipologie di promessa matrimoniale, la promessa di matrimonio semplice e la promessa solenne, cui sono legati effetti e conseguenze differenti nel caso in cui alle stesse non seguano le nozze.
Promessa di matrimonio semplice
La promessa semplice (cd. fidanzamento ufficiale) è un atto, anche unilaterale, privo di particolari forme o requisiti con il quale si manifesta la volontà di unirsi in matrimonio. Questo tipo di impegno si qualifica pertanto come mero fatto sociale dal quale sorge in capo ai futuri coniugi unicamente un dovere di tipo morale a contrarre matrimonio.
Promessa di matrimonio solenne
L'art. 81 del codice civile disciplina invece la promessa solenne di matrimonio che può effettuarsi in due modalità:
1) con un impegno assunto vicendevolmente da persone di maggiore età, o dal minore ammesso a contrarre matrimonio, espresso in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata);
2) con la richiesta di pubblicazione di matrimonio secondo le modalità previste dall'art. 93 c.c.
Effetti e conseguenze della promessa di matrimonio
Pur non obbligando i nubendi a contrarre matrimonio, la scelta dell'uno o dell'altro tipo di promessa non è indifferente dal punto di vista giuridico patrimoniale.
Restituzione dei doni
Se alla promessa semplice non fa seguito il matrimonio, il codice civile all'art. 80 prevede che il promittente possa chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa, proponendo domanda entro un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio o della morte di uno dei promittenti.
I doni da restituirsi sono quelle attribuzioni a titolo gratuito, valide ed efficaci, evidentemente giustificate dal fidanzamento/futuro matrimonio (es. anello di fidanzamento).
Risarcimento danni per spese sostenute
La promessa solenne ha conseguenze patrimoniali più ampie poiché, oltre all'obbligo di restituzione, obbliga chi rifiuta il matrimonio a risarcire all'altra parte il danno per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa della promessa (ad es. abito da sposa, bomboniere, preparativi per la cerimonia, ricevimento, anticipo sull'affitto della casa degli sposi, ecc.).
La domanda di risarcimento può essere proposta dalla parte che non ha impedito il matrimonio entro un anno dal giorno del rifiuto.
Il giusto motivo che esclude il risarcimento
Il codice fa salva la possibilità della parte che rifiuta il matrimonio di provare che il suo comportamento sia legato ad un "giusto motivo" che esclude il risarcimento.
Si ritiene che i giusti motivi di rifiuto siano quelli previsti dall'art. 122, III comma, codice civile, che giustificano l'impugnazione del matrimonio, oppure generalmente i fatti che se fossero stati conosciuti o si fossero verificati prima della promessa avrebbero impedito all'interessato di prestarla (es. infedeltà, precedenti riprovevoli, tendenza al gioco o al bere, ecc.).
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Anche un semplice scambio di sms con l’amante fa scattare l’addebito della separazione per infedeltà coniugale? Si, è sufficiente scambiarsi qualche sms da cui si denoti un rapporto affettuoso con un’altra persona per vedersi addebitare la causa della separazione.
Il così detto addebito viene posto a carico del coniuge che ha provocato la rottura del rapporto matrimoniale con una condotta tale da rendere intollerabile la convivenza. Tanto è che un uomo è stato accusato e incastrato dagli sms e dai file erotici che si scambiava con la sua nuova “amica” tramite il cellulare.
Non è necessario, ai fini dell’addebito, che la relazione sfoci in un rapporto carnale. Anche se l’adulterio non viene consumato, esso è comunque incompatibile con il dovere di fedeltà e lealtà derivante dal matrimonio ed è pertanto causa di addebito della separazione.
Trib. di Caltanissetta sent. n. 1018/2012.
Scegliere chi è legalmente autorizzato è una garanzia (1991/2013)
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Presunta infedeltà Coniugale..l’uomo si giustifica cosi:
E’ SOLO UN’AMICA.
Per la legge essere amico di una donna e frequentarla anche senza fare sesso equivale a un tradimento. Lo ha stabilito la Corte di Treviso, chiamata a risolvere una causa matrimoniale. Protagonisti della vicenda sono A e G. Lui stringe un legame d'amicizia con una collega, lei, gelosa, lo lascia e lo porta in tribunale. "Sebbene solo virtuale, si tratta sempre di tradimento con violazione del dovere di fedeltà", ha sancito il giudice.
Tutto è successo dopo che G. ha scoperto che il marito frequentava con assiduità e in gran segreto una collega di lavoro, con cui viaggiava e aveva anche condiviso una stanza d'albergo. Tra i due, stando ai diretti interessati, la relazione era soltanto amichevole, innocente e non implicava legami sentimentali né sessuali. Alla moglie di G però, le giustificazioni del marito non sono bastate e ha deciso di chiedere il divorzio, portando l'ex consorte in tribunale.
"E' soltanto un'amicizia trasformata dall'immaginario e dalla gelosia di mia moglie in qualcos'altro", ha ripetuto più volte A al giudice. La sua spiegazione però, non ha convinto nemmeno la Corte. Secondo il magistrato infatti, viaggiando con un'altra donna, l'uomo ha comunque violato l'obbligo di fedeltà coniugale previsto dal contratto matrimoniale. Pertanto è stato condannato a pagare un assegno di mantenimento.
Nel dettaglio, stando alla sentenza, "Anche se il tradimento è stato solo virtuale, l'obbligo di fedeltà è da intendersi non solo come astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma come impegno di ogni coniuge di non tradire la fiducia reciproca, avvicinando la nozione di fedeltà coniugale a quella di lealtà, che impone di sacrificare gli interessi e le scelte di ciascun coniuge, che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive di vita comune".
Ma non è tutto qui: con la sua condanna, il giudice ha infatti voluto ribadire che la vicenda ha dato luogo a "plausibili sospetti di infedeltà", comportando offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che non ci sia stata alcuna relazione sessuale fuori dal matrimonio.
Infedeltà: è possibile richiedere la separazione con addebito per tradimento, in quanto l'umiliazione e la mancanza di rispetto, possono rendere problematica la convivenza. E' da precisare che con il termine "infedeltà" non si indica solamente avere rapporti sessuali con altre persone, ma anche tradire la fiducia del partner, nascondendo per esempio, verità importanti che condizionano la vita di coppia, venendo meno alle promesse. L’avvenuta separazione o il divorzio determinano una serie di cambiamenti tra i coniugi: andrà infatti a modificarsi l'assetto familiare, dal momento che i coniugi sicuramente non vivranno più insieme e, di conseguenza, si modificherà anche la loro situazione economica, poiché non vi sarà più la comunione dei beni che invece, era presente durante il matrimonio. Questi cambiamenti comportano che in presenza di un coniuge economicamente più debole, esso abbia un assegno di mantenimento da parte dell'altro coniuge che gode invece di una situazione economica più stabile e redditizia.
Infedeltà Coniugale: sentenze, addebito, separazione giudiziale:
A volte sono proprio i figli i principali testimoni dei tradimenti e delle crisi dei genitori: vengono così coinvolti, loro malgrado, nelle guerre familiari e costretti a deporre al banco davanti al giudice.
Il figlio può testimoniare a favore di uno dei propri genitori nel giudizio di separazione e, dichiarando di conoscere la relazione extraconiugale dell’altro coniuge, fare condannare quest’ultimo all’addebito della separazione.
È quanto capitato in una causa portata davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, poi sfociata davanti alla Corte di Cassazione.
Se la crisi del matrimonio è dipesa esclusivamente da un comportamento consapevole e volontario di uno dei due coniugi, ed è stato proprio questo comportamento a generare la rottura della convivenza, per il coniuge responsabile scatta l’addebito e l’obbligo di mantenimento dell’ex. La prova di tale comportamento colpevole può essere fornita anche tramite la testimonianza del figlio delle parti in causa, chiamato dall’avvocato a deporre sulla “triste vicenda” della relazione extramatrimoniale del padre (o della madre) e del suo abbandono della casa coniugale.
Così il coniuge fedifrago, inchiodato dal proprio stesso figlio, viene obbligato dal giudice a garantire alla moglie, attraverso l’assegno di mantenimento, lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio.
[Cass. sent. n. 2312 del 31.01.2013.
Cassazione: chi tradisce in pubblico perde l'assegno di mantenimento.
Tempi più difficili per chi tradisce! D'ora in avanti infatti, il coniuge infedele dovrà stare particolarmente attento a tenere nascosta la sua relazione adulterina. La Corte di Cassazione infatti considera più grave il tradimento di chi lo fa pubblicamente rispetto a chi tradisce di nascosto. Commentando la sentenza con la quale la Cassazione ha confermato il provvedimento della Corte di Appello di Ancona che ha negato il diritto all'assegno di mantenimento ad un'ex moglie, che non si preoccupò di nascondere la sua relazione extraconiugale, ha dichiarato: ''Negli ultimi anni l'infedeltà coniugale è stata interpretata dalla giurisprudenza con minore severità in quanto essa, di per se' non è stata considerata automaticamente motivo di addebito della separazione (con conseguente perdita del diritto al mantenimento). Oggi la Suprema Corte, confermando il provvedimento della Corte di Appello di Ancona ha ribadito il concetto che una infedeltà coniugale può configurarsi come un vero e proprio illecito se essa è la causa della crisi coniugale o se viene ostentata in pubblico, producendo offesa al decoro ed all'onore del coniuge tradito. Il danno all'immagine di chi subisce il tradimento è considerato, quindi, più grave del fatto in sé. Nel 50% dei casi le infedeltà coniugali non sono sanzionate dai giudici ,specie quando gli avvocati riescono a dimostrare che esse sono solo la conseguenza e non già “la causa della fine del matrimonio". Per la legge è più grave flirtare in pubblico piuttosto che tradire di nascosto ma si deve considerare che le infedeltà coniugali "non sono più la prima ragione delle separazioni in Italia. La prima ragione è quella legata alle incompatibilità di carattere tra i coniugi. Tuttavia emerge un dato che riguarda l'aumento degli incarichi ad investigatori privati finalizzati a portare agli avvocati le prove dell'infedeltà coniugale della controparte da utilizzare nel processo ''.
Cassazione: coniuge tradito ha diritto a risarcimento.
Cassazione civile , sez. I, sentenza 15.09.2011 n° 18853
Roma, 15 set - ''Finalmente la Suprema Corte di Cassazione precisa il principio della risarcibilità dei danni derivanti dall'infedeltà coniugale, che rappresenta una delle ragioni più frequenti delle crisi coniugali''. La sentenza della Cassazione n. 18853/2011 che riconosce al coniuge tradito il diritto al risarcimento.
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